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Stoccaggio Rifiuti

Il raggruppamento dei rifiuti prima della raccolta condotto in condizioni diverse da quelle previste per il deposito temporaneo si configura come stoccaggio ed è sottoposto a autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 D.lgs 22/97.

E’ prevista una disciplina semplificata nel caso lo stoccaggio consista nella messa in riserva di rifiuti non pericolosi individuati da specifiche norme tecniche ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.lgs 22/97; in tal caso l’autorizzazione nominativa è sostituita da una comunicazione da effettuarsi alla Provincia competente, almeno 90 giorni prima dell’inizio dell’attività.

Le imprese che effettuano la messa in riserva vengono iscritte in un apposito registro presso la Provincia.

In particolare devono ricorrere le seguenti condizioni:

1. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell’impianto;

2. i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;

3. ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;

4. i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall’azione del vento;

5. ove i rifiuti siano allo stato liquido e lo stoccaggio avvenga in serbatoi fuori terra, questi devono essere dotati di un bacino di contenimento di capacità pari all’intero volume del serbatoio. Qualora, in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.

1. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell’impianto;

2. i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;

3. ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;

4. i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall’azione del vento;

5. ove i rifiuti siano allo stato liquido e lo stoccaggio avvenga in serbatoi fuori terra, questi devono essere dotati di un bacino di contenimento di capacità pari all’intero volume del serbatoio. Qualora, in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.

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